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Illegittima fruizione dei permessi sindacali: giusto il licenziamento

2024-12-02 12:45

Redazione

Diritto e Lavoro, licenziamento, investigatore privato, permessi sindacali,

Illegittima fruizione dei permessi sindacali: giusto il licenziamento

IL GIUDIZIO.  Secondo la Cassazione al datore di lavoro spetta il diritto di controllare la effettiva partecipazione dei sindacalisti fruitori di permessi ...

IL GIUDIZIO. 
 

Secondo la Cassazione al datore di lavoro spetta il diritto di controllare la effettiva partecipazione dei sindacalisti fruitori di permessi sindacali alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali. Nella fattispecie vi è stato un uso illegittimo del permesso sindacale (per due giorni di seguito) per soddisfare esigenze prettamente ed esclusivamente personali e familiari. Non si è trattato di assenza ingiustificata ma di uso illegittimo e fraudolento di permessi sindacali. L’attività investigativa era pienamente legittima perché finalizzata ad accertare le vere cause della richiesta di permessi sindacali. Una volta provato l’uso illegittimo di tali permessi ne è conseguita la giusta sanzione. 

 

(n. 321 25 novembre 2024 - Anno VI)

Con l’ordinanza n. 29135 del 12 novembre 2024 la Cassazione afferma che il datore di lavoro può far attuare, per mezzo di un’agenzia di investigazione, controlli allo scopo di verificare se durante la fruizione di permessi sindacali il lavoratore svolga o meno un’attività legata all’incarico ricoperto. 

In caso di uso illegittimo del permesso sindacale rimane pienamente giustificato il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro. 

Un dipendente della Società Boston Tapes Spa di S. Maria Capua Vetere è stato licenziato per giusta causa in data 20 ottobre 2016 rappresentata dalla fruizione illegittima dei permessi sindacali ottenuti per i giorni 6 e 7 ottobre 2016 durante i quali non aveva svolto alcuna attività sindacale ma era risultato fuori regione per motivi personali. 

Il ricorso da lui proposto, che tendeva a far dichiarare illegittimo il licenziamento e a ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità risarcitoria, è stato respinto dal Tribunale della città. Anche la Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale. In particolare la Corte d’Appello ha precisato che la contestazione disciplinare atteneva non all’assenza ingiustificata dal lavoro bensì alla illegittima fruizione di permessi sindacali per due giorni. Dall’istruttoria era emerso che nei due giorni per i quali aveva ottenuto permessi sindacali il sindacalista si era recato a Foligno per accompagnare il figlio che partecipava a prove selettive per l’arruolamento nell’esercito e lì era rimasto senza svolgere alcuna attività sindacale. L’investigatore privato ha confermato la sua relazione nella quale sono scrupolosamente descritti tutti gli spostamenti e le attività del ricorrente in quei due giorni. 

Non sussiste la violazione della privacy – sostenuta dal ricorrente – perché il controllo è stato effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause effettive della richiesta di permessi sindacali. Si è verificato uno sviamento dall’interesse sotteso (la tutela dei diritti sindacali da parte di un dirigente sindacale provinciale) poiché l’istituto è stato adoperato per meri interessi personali e individuali. Sussiste anche la proporzionalità tra sanzione e infrazione, vista l’irreparabile compromissione del vincolo fiduciario poiché il caso ha per oggetto non una mera assenza ingiustificata ma l’illegittima fruizione di permessi sindacali retribuiti da parte di un dirigente sindacale. Avverso la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione che è stato respinto con condanna alle spese di giudizio.

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