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Sono legittimi i controlli sul lavoro svolti da personale dipendente

2026-01-07 15:46

Redazione

Diritto e Lavoro, controlli,

Sono legittimi i controlli sul lavoro svolti da personale dipendente

IL GIUDIZIO.  La Cassazione ha chiarito che l’articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori – secondo cui i nominativi e le mansioni specifiche del personal

IL GIUDIZIO. 
 

La Cassazione ha chiarito che l’articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori – secondo cui i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza debbono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venir meno il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo. 

Il controllo può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi né il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di cui all’articolo 4 della stessa legge n. 300 del 1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente. Nel caso di specie il datore ha proceduto al controllo per il tramite di personale dipendente, facente parte dell’organizzazione aziendale nota alla ricorrente.

 

Con la sentenza n. 32285 dell’11 dicembre 2025 la Cassazione si è pronunciata in merito a un licenziamento disciplinare basato su controlli aziendali operati da colleghi di lavoro. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che tali controlli sono legittimi quando rientrano nell’organizzazione aziendale e non avvengono tramite strumenti di controllo a distanza. 

 

Più in particolare viene precisato che sono leciti quando sono finalizzati a verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa o ad accertare specifiche mancanze; quando avvengono attraverso persone inserite nell’organizzazione aziendale conosciuta dai lavoratori; quando non utilizzano apparecchiature tecnologiche di controllo a distanza. 

 

La CONAD di Bologna ha licenziato per giusta causa una dipendente accusandola di aver asportato dal supermercato dove prestava lavoro alcuni prodotti senza pagarli. Prima il Tribunale poi la Corte d’Appello di Bologna hanno rigettato l’impugnativa del licenziamento ritenendo legittimo il provvedimento adottato dall’Azienda. La Corte d’Appello ha giudicato infondate le censure mosse dalla lavoratrice in ordine: alla lesione del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare per la mancata collaborazione datoriale nel trasmettere la documentazione richiesta; alla illegittimità dei controlli difensivi attuati dalla datrice per il tramite di alcune colleghe di lavoro; alla valutazione del compendio probatorio e alla sussistenza di una giusta causa di recesso. 

 

Avverso la sentenza la dipendente ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a numerosi motivi. Con un motivo è dedotta la violazione di legge per aver la Corte ritenuto insussistente l’obbligo datoriale di consentire l’accesso agli atti del procedimento disciplinare in mancanza di adeguata specificazione da parte della lavoratrice degli atti oggetto della richiesta di accesso. Con altro motivo si denuncia l’aver ritenuto legittimo l’accertamento del fatto mediante controlli a distanza operati da colleghi di lavoro. Con ulteriore motivo si censura la decisione della Corte d’Appello per aver ritenuto che vi fosse la prova del mancato pagamento di specifici prodotti pur in mancanza dei codici a barre dei prodotti. Con altro motivo si deduce violazione di legge per aver la Corte addossato alla lavoratrice l’onere di provare l’avvenuto pagamento dei beni prelevati invertendo l’onere probatorio facente carico al datore di lavoro obbligato a provare tutti i fatti costitutivi dell’illecito. Infine che non le sarebbe stato contestato l’impossessamento di bottiglie di Aperol ma solo il suo consumo sul luogo di lavoro. 

 

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso.

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